I cittadini possono celebrare il matrimonio all’estero davanti l’autorità straniera oppure presso l’Ambasciata o il Consolato italiano.
Se il cittadino vuole contrarre il matrimonio all’estero davanti alle autorità diplomatiche straniere, non sarà più soggetto alla richiesta di pubblicazioni, anche se l’eventuale omissione può generare la commissione di una sanzione amministrativa in capo agli sposi. Infatti, ciò che conta è la trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile del proprio comune di residenza.
I futuri sposi dovranno comunque informarsi sui documenti che occorrono per sposarsi nello Stato prescelto. Esistono anche delle Convenzioni tra Stati, in base alle quali vengono decisi i documenti necessari per il matrimonio. Ad esempio, l’Italia, insieme ad Austria, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera e Portogallo, ha aderito alla convenzione di Monaco del 1980, nella quale sono state fissate le regole per il rilascio di un certificato di capacità matrimoniale ai loro cittadini per la celebrazione del matrimonio all’estero. In questi casi, quindi, il cittadino richiederà ilcertificato di capacità matrimoniale all’ufficiale di stato civile, che lo rilascerà previa verifica della documentazione acquisita o prodotta. Questo certificato ha validità di sei mesi.
Se i cittadini italiani intendono contrarre il matrimonio all’estero davanti all’autorità diplomatica o consolare italiana, sarà invece necessaria la richiesta delle pubblicazioni, per la quale dovranno essere seguite le presenti regole:
- se gli sposi sono entrambi residenti in Italia dovranno rivolgersi esclusivamente all’ufficiale di stato civile;
- se uno degli sposi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia, mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero, la pubblicazione di matrimonio saranno chieste al comune di residenza in Italia oppure al consolato italiano competente all’estero;
- se uno degli sposi (cittadino italiano o straniero) ha la residenza in Italia, mentre l’altro (straniero) ha la residenza all’estero, le pubblicazioni vanno chieste solo al Comune italiano di residenza dello sposo italiano.
- se gli sposi sono entrambi residenti all’estero, le pubblicazioni devono essere chieste solo all’autorità consolare italiana competente.
Dopo la celebrazione, il console, che nell’occasione svolge la funzione di Ufficiale di stato civile, trasmetterà l’atto di matrimonio all’ufficiale di stato civile del comune italiano competente per la trascrizione nei registri comunali.